Come si adotta un bambino?
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Il primo passo da intraprendere per i futuri genitori è proprio quello di riflettere sull’idea di adozione, recandosi, ad esempio, ad incontri informativi organizzati dagli Enti Autorizzati dalla Commissione Adozioni Internazionali, dalle Associazioni di famiglie adottive e dai servizi socio-sanitari del comune di residenza. 

Qual è la strada per l’adozione? 

La dichiarazione di disponibilità

Per dichiarazione di disponibilità si intende un documento in cui la coppia, nel dichiarare la propria disponibilità ad adottare, richiede al Tribunale per i Minorenni che sia anche dichiarata la loro idoneità all’adozione. La legge (art.6 n.184/1983) ha stabilito requisiti precisi al fine di essere dichiarati idonei all’adozione:

  • Essere sposati da almeno 3 anni
  • In caso di matrimonio più recente, dimostrare di aver convissuto stabilmente da almeno 3 anni

Disponendo di tali requisiti si procede individuando, se si è residenti in Italia, il Tribunale per i Minorenni competente per il vostro territorio di residenza. Se, invece,  si è residenti all’estero, il Tribunale competente è quello dell’ultima residenza in Italia. All’interno del Tribunale sarà presente la cancelleria adozioni, l’ufficio a cui chiedere come presentare la dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità. In presenza dei requisiti previsti dalla legge, il Tribunale per i Minorenni trasmette, entro 15 giorni, la dichiarazione di disponibilità ai servizi sociali del vostro territorio di residenza, i quali avranno il compito di attivare l’indagine e scrivere una relazione psico-sociale sulla Vostra coppia per fornire al giudice quegli elementi di conoscenza indispensabili per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale. Il decreto di idoneità conserva la sua efficacia per tutta la durata della procedura di adozione solo se i coniugi hanno conferito incarico ad un ente autorizzato entro un anno dalla sua comunicazione.

Indagine dei servizi territoriali

Al fine di valutare l’idoneità dei futuri genitori, il Tribunale dei Minori, nella fase iniziale della procedura di adozione, dà il via all’indagine dei servizi territoriali: equipe di lavoro, formate da assistenti sociali, psicologi e sociologi, istituite presso gli enti locali territoriali e le Regioni forniranno al giudice minorile un quadro esaustivo dell’ambiente familiare e sociale e delle motivazioni che spingono la coppia ad adottare. I servizi sociali devono inviare la loro relazione al giudice minorile entro 4 mesi dalla dichiarazione di disponibilità, che dovrà a sua volta pronunciarsi entro i successivi 2 mesi (anche se molto spesso possono passare anche 12/14 mesi), nonché inviare una copia del decreto alla Commissione per le adozioni internazionali.

Cercare un Ente Autorizzato

A questo punto, è obbligatorio che gli aspiranti genitori incarichino un Ente Autorizzato di seguirli e affiancarli nel percorso di adozione. Consigliandosi con l’Ente selezionato, la coppia sceglie il paese di riferimento per l’adozione. Per tutta la durata del percorso, l’Ente gestirà le attività necessarie per seguire i coniugi durante e dopo tale processo di adozione.

Instradamento

L’Ente Autorizzato, ora, informerà la coppia di quali documenti siano necessari per creare il dossier da presentare alle Autorità straniere, compilando la modulistica necessaria. Una volta inviato tale dossier all’Autorità straniera, questa potrà
proporre un bambino per cui la coppia rappresenta l’abbinamento migliore possibile.

L’abbinamento

L’abbinamento è la fase in cui L’Autorità straniera individua una coppia potenzialmente valida per rispondere alle necessità di un bambino in attesa di adozione, che può decidere di andare all’estero ad incontrarlo. Qualora gli incontri con il minore si concludano positivamente, viene completata nel paese straniero la procedura prevista per l’adozione internazionale, con successiva sentenza di adozione emessa nel paese di origine e richiesta, da parte dell’Ente, alla Commissione per le adozioni internazionali, di autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore. Con tale documento, la coppia è autorizzata al rientro in Italia con il bambino. 

Rientro in Italia e conclusione

L’Ente incaricato dalla coppia, invia alla Commissione l’intero processo adottivo della coppia, la quale verificatane la conformità alle disposizioni della Convenzione dell’Aja e alla legge italiana, autorizza il minore all’ingresso in Italia. 

Post adozione

Il post adozione è forse la fase più delicata di tutto il processo: è il momento in cui, dopo l’arrivo del bambino in Italia, si effettuano una serie di incontri da dichiarare successivamente al Paese d’origine del minore attraverso un report, di modo che possa monitorare il buon andamento dell’adozione. 

Recapiti

Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)

Via di Villa Ruffo 6, 00196 ROMA

 Tel: +39 06 67792060

 Fax: +39 06 67792165

Per informazioni generali sulla procedura delle adozioni internazionali:

Scrivere all’indirizzo lineacai@governo.it

Chiamare la linea telefonica sotto indicata ogni giovedì dalle 10 alle 12, riattivata dal 12 gennaio 2023