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Con un’ordinanza, il Comune di Milano ha fatto sapere quando (e quanto) si potranno accendere i sistemi di riscaldamento nella Zona climatica E, di cui fanno parte i Comuni con un numero di gradi giorno compreso tra 2.101 e 3.000, tra cui appunto il capoluogo lombardo. 

Le sei zone climatiche in cui è divisa l’Italia secondo il Dpr 412/1993 vengono definite sulla base dei ‘gradi giorno’, un’unità di misura del fabbisogno di calore di un edificio e dunque alla durezza del clima locale. 

A seconda delle diverse zone, viene definito un calendario da rispettare per accendere i riscaldamenti. I singoli Comuni possono poi intervenire, apportando variazioni al calendario ministeriale, sulla base delle esigenze territoriali. 

Per la stagione invernale 2025-2026, il sindaco meneghino ha previsto l’accensione dei sistemi di riscaldamento per il 15 di ottobre, come previsto dal Dpr. Anche lo spegnimento, previsto per il 15 aprile, resta invariato. Sono invece le fasce orarie consentite a subire variazioni nel capoluogo lombardo. 

I riscaldamenti potranno restare accesi per un massimo di 13 ore al giorno (anziché le 14 concesse dal Dpr), tra le 5:00 e le 23:00. Come da normativa nazionale, è imposto un limite di 18 e 19 °C rispettivamente per edifici residenziali e per quelli industriali, in entrambi i casi con una tolleranza di +2°C.

Restano esclusi dall’adempimento a queste norme gli ospedali, le case di riposo, le scuole d’infanzia, le cliniche e gli asili nido. 

Seguono invece regole diverse le pompe di calore elettriche per il riscaldamento di case ed edifici commerciali: non ci sono limitazioni relative al periodo di accensione né alle fasce orarie. 

Il Dpr si applica infatti solo ai sistemi di riscaldamento alimentati da fonti fossili e non a quelli che sfruttano tecnologie a minor impatto ambientale e con una maggiore efficienza energetica, come appunto le pompe di calore elettriche.

L’unica accortezza da rispettare è quella della temperatura massima, che deve seguire quanto prescritto per legge, ossia deve essere pari o inferiore a 20°C negli edifici residenziali (con una tolleranza di +2°C) e a 18°C in quelli industriali o commerciali) sempre con una tolleranza di  +2°C).