Un passo storico per l’Italia nella tutela degli animali: dal 1° luglio 2025, infatti, è entrata in vigore la legge 6 giugno 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 16 giugno. La protezione degli amici a 4 zampe, dunque, non riguarda più solo un fattore etico, morale e sentimentale, ma si fonda sul loro riconoscimento preciso come esseri senzienti e, pertanto, soggetti di diritto.
Animali, i reati contro gli amici a 4 zampe diventano legge: pene più severe
La riforma introduce pene più severe per reati come l’uccisione, il maltrattamento, l’abbandono e il traffico di animali, nonché include nuove circostanze aggravanti, multe e il carcere a loro tutela. In particolare, per chi uccide un animale: “Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000”, si legge nell’articolo 5 del decreto.
Vietati gli eventi o le competizioni tra animali sottoposti a inevitabili violenze. Chi organizza una manifestazione simile avrà un aumento della multa da 15.000 a 30.000 euro – come descritto nell’articolo 2 della Legge – nonché il rischio di essere arrestato da 2 a 4 anni. Multati anche i partecipanti, con sanzioni fino a 30.000 euro. Fino a due anni di carcere, poi, per chi maltratta gli animali e l’articolo 7, invece, spiega che è vietato abbattere gli animali coinvolti, almeno fino alla sentenza definitiva.
Animali, i reati contro gli amici a 4 zampe diventano legge: no a catene e pellicce
Con l’entrata in vigore di tale legge, si fa divieto assoluto di tenere il proprio animale in catena: “Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione e’ fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che cio’ sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza – dichiara l’articolo 10 – Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro”.
L’articolo 14, invece, fa divieto di: “utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca) – spiega – E’ vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris e felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche’ commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale”. Le persone colte a fare una di queste procedure sono punite con l’arresto da 3 mesi a un anno con un’ammenda da 5 a 10 mila euro.