Era il 2018 quando un dipendente dell’Erap Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche ha chiesto il risarcimento per sofferenze psichiche causate dall’azienda. All’epoca, l’istanza era stata accolta in primo grado, ma la Corte D’Appello di Ancona ha rigettato la domanda: “Non riscontrando negli atti adottati dall’Ente quel comune intento persecutorio – valorizzato, invece, dal giudice di prime cure – che rappresenta un elemento costitutivo del mobbing”, si legge.
Una decisione, poi, capovolta dalla Cassazione, che appellandosi all’articolo 2087 del codice civile, il quale stabilisce che la violazione da parte del datore di lavoro del dovere di sicurezza, considera che la violazione ha natura contrattuale, di conseguenza il dipendente ha il diritto di avvalersi della responsabilità contrattuale contro il proprio datore di lavoro.
Stress da lavoro, il datore paga le conseguenze
Sei anni dopo, il 19 gennaio 2024, la Corte di Cassazione cambia idea, con l’emissione della sentenza 2084/2024 riguardo lo stress da lavoro, secondo cui la tutela della salute dei dipendenti non si limita alla prevenzione del mobbing, ma si estende a tutte le situazioni di stress da lavoro: “Questo implica anche l’obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burn out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale (sulla scorta di quanto affermato anche dalla Corte costituzionale, vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927)”.
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L’equilibrio psico-fisico del lavoratore è prioritario per la Cassazione
Da quanto appreso leggendo la Sentenza, dunque, è ben chiara la posizione della Cassazione, la tutela del benessere del dipendente deve avvenire prima di ogni cosa: “La tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore non ammette sconti, in ragione di fattori quali l’ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva, nella predisposizione di condizioni ambientali sicure”. Di conseguenza, si legge ancora: “Al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro, quale quella nello specifico dedotta, non è necessaria, come ad esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un “unificante comportamento vessatorio”, ma è sufficiente l’adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici”.
Il ruolo del datore di lavoro
Alla luce di quanto precedentemente osservato, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure adeguate per prevenire lo stress da lavoro e proteggere la salute dei propri dipendenti, indipendentemente dal fatto che tali atti siano o meno mobbing, garantendo la tutela dei lavoratori ed avendo consapevolezza dell’impatto dello stress sul benessere psicofisico dei dipendenti.

