Approvata a maggio 2025, la direttiva Ue 2023/970 prevede che nel luogo di lavoro si possa conoscere lo stipendio dei colleghi che svolgono le reciproche mansioni. Tale provvedimento è volto a “rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione”. L’Italia dovrà accogliere tale provvedimento entro il 7 luglio 2026
Lavoro, stop al segreto salariale: il divario retributivo di genere secondo l’Istat
Stando a quanto emerge dall’ultima nota Istat, diffusa a gennaio 2025, tra i lavoratori dipendenti, le donne percepiscono in media il 5,6% in meno rispetto agli uomini. Inoltre, nel 2022 la retribuzione oraria media degli uomini è stata di 16,8 euro, contro i 15,9 euro delle donne.
In tale contesto, continua il report dell’Istituto nazionale di statistica, va sottolineato che questo divario cresce tra chi possiede un titolo di laurea: le laureate, infatti, la retribuzione orario media si attesta a 20,3 euro lordi, mentre quella degli uomini raggiunge i 24,3 euro lordi, con una differenza pari al 16%. Ciò significa che all’interno di un’azienda un uomo laureato può arrivare a guadagnare fino a 30mila euro lordi, mentre una collega, con lo stesso titolo e mansioni, si ferma a 25.200 euro lordi. Di conseguenza, le colleghe a fine anno si trovano con 4.800 euro in meno rispetto ai colleghi uomini.
Lavoro, stop al segreto salariale: i lavoratori e i datori interessati
L’articolo 2 della direttiva Ue 2023/970 delucida sui lavoratori interessati all’applicazione della stessa: “La presente direttiva si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e privato” e “a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia”.
Lavoro, stop al segreto salariale: cosa succede in caso di discriminazione retributiva di genere
In caso di discriminazione retributiva di genere, vi è l’articolo 16 della direttiva Ue 2023/970 a supporto del lavoratore che parla di diritto al risarcimento: “Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi lavoratore che abbia subito un danno a seguito di una violazione di un diritto o di un obbligo connesso al principio della parità di retribuzione abbia il diritto di chiedere e ottenere il pieno risarcimento o la piena riparazione, come stabilito dallo Stato membro, per tale danno” [….] “Il risarcimento o la riparazione pongono il lavoratore che ha subito un danno nella posizione in cui la persona si sarebbe trovata se non fosse stata discriminata in base al sesso o se non si fosse verificata alcuna violazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Gli Stati membri assicurano che il risarcimento o la riparazione comprendano il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, il risarcimento per le opportunità perse, il danno immateriale, i danni causati da altri fattori pertinenti che possono includere la discriminazione intersezionale, nonché gli interessi di mora”.
Lavoro, stop al segreto salariale: il datore di lavoro non si può sottrarre
Dal momento che non è possibile impedire ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione ai fini dell’attuazione del principio della parità di retribuzione, l’Unione europea attua “misure che vietano clausole contrattuali che limitino la facoltà dei lavoratori di rendere note informazioni sulla propria retribuzione”. Inoltre, sottolinea l’articolo 7 “I datori di lavoro possono esigere che i lavoratori che abbiano ottenuto informazioni a norma del presente articolo diverse da quelle relative alla propria retribuzione o al proprio livello retributivo non utilizzino tali informazioni per fini diversi dall’esercizio del loro diritto alla parità di retribuzione”.
Lavoro, stop al segreto salariale: come fare richiesta al proprio datore di lavoro
Sempre l’articolo 7 della normativa informa che “I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto le informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore”. Per quanto riguarda le modalità in cui è possibile fare richiesta si legge che “ I lavoratori hanno la possibilità di richiedere e ricevere le informazioni tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali. Hanno inoltre la possibilità di richiedere e ricevere le informazioni tramite un organismo per la parità”.