Regolamentato dall’articolo 5 della Legge sulle locazioni abitative (D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431), il contratto di locazione transitorio è una particolare tipologia contrattuale, che soddisfa le “particolari esigenze delle parti”. Può avere una durata minima di 30 giorni e una durata massima di 18 mesi.
Locazione a uso transitorio, a chi si rivolge
L’affitto transitorio, come specifica il Sole 24 Ore, si rivolge ai locatari e ai locatori che non intendono impegnarsi in un accordo pluriennale, come avviene per i tradizionali contratti 4+4, in quanto questa tipologia di locazione ha una durata massima pari a 18 mensilità senza possibilità di rinnovo.
Tale metodologia, permette contemporaneamente maggior flessibilità al conduttore, che necessiti di un periodo temporaneo di affittanza e al proprietario non intenzionato a formulare un contratto a canone libero della durata di 4 anni, rinnovabile di altri 4 (4+4) o a canone concordato di 3 anni, prorogabile di altri 2 (3+2).
Di conseguenza, i soggetti più idonei a cui si potrebbe rivolgere questa tipologia di contratto sono: impiegati con contratto lavorativo temporaneo, magari di pochi mesi, in una città diversa da quella di residenza o tirocinanti, studenti fuorisede o chi frequenta corsi di lingua o formativi di breve durata.
Locazione a uso transitorio, i requisiti
La stipula del contratto a locazione a uso transitorio è possibile previa convalida di alcuni requisiti. Primo fra tutti l’esigenza transitoria, da dimostrare da almeno una delle due parti tra locatore e conduttore: si tratta del motivo che giustifica l’accordo, da comprovare attraverso una dichiarazione e apposita documentazione. Tuttavia, stando a quanto decreta il Tribunale di MIlano con la sentenza 9299 del 14 settembre 2017, qualora il contratto non renda note le specifiche ragioni della transitorietà, l’accordo tra le parti si trasforma automaticamente in un contratto tradizionale 4+4.
Un altro requisito fondamentale è l’importo del canone. Un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, infatti, dal 16 gennaio 2017, prevede che l’importo debba essere “concordato” nei Comuni con più di 10mila abitanti, salvo che la locazione abbia una durata non inferiore a 30 giorni. Per quanto riguarda la definizione del canone avviene attraverso i parametri stabiliti da Accordi territoriali firmati da associazioni di proprietari e organizzazioni sindacali degli inquilini, depositati presso i Comuni.
Locazione a uso transitorio, la particolarità dedicata agli universitari
Gli studenti universitari ‘fuori sede’, quindi che risiedono in una città diversa da quella universitaria, iscritti a un corso di laurea o di formazione post laurea, possono usufruire di una particolare tipologia di contratto transitorio: il proprietario può affittare l’intero appartamento o porzioni di esso e di sottoscrivere più contratti per lo stesso immobile. Di conseguenza, i genitori degli studenti o le aziende per il diritto allo studio possono sottoscrivere il contratto, che a differenza del transitorio “classico” prevede una durata maggiore, compresa tra 6 mesi e 3 anni, con rinnovo automatico di pari periodo alla prima scadenza.